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Regole fiscali 2026 per ETS

Le nuove / vecchie regole fiscali per il Terzo Settore dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entra pienamente in vigore il sistema fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS – D.Lgs. 117/2017), dopo il via libera della Commissione europea e la conclusione del regime transitorio iniziato nel 2017. È un cambiamento di grande rilevanza per tutte le APS, le ODV, gli ETS non commerciali, gli ETS commerciali, le imprese sociali, le cooperative sociali e per le ex ONLUS che decidono di entrare nel RUNTS entro i termini previsti.

1. Fine del regime ONLUS e inizio del sistema ETS

Dal 2026 la categoria delle ONLUS cessa definitivamente. Le agevolazioni storicamente collegate a tale qualifica vengono sostituite dal quadro fiscale degli Enti del Terzo Settore.

Le ex ONLUS hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS oppure per devolvere il patrimonio secondo le regole del CTS.

2. Qualifica fiscale: ETS non commerciali ed ETS commerciali

La distinzione tra ETS non commerciali ed ETS commerciali è fondamentale.

Un ente è considerato non commerciale se:

• svolge in modo prevalente attività di interesse generale;

• le attività diverse non superano, per ciascun periodo, il limite del 6% (ricavi > costi non oltre il 6%).

Il superamento di tale limite per tre periodi consecutivi comporta il passaggio a ETS commerciale, con conseguenze significative in termini di IRES, IVA, contabilità e obblighi di bilancio.

3. Regimi fiscali: dal forfetario ETS alle imposte indirette

Il CTS introduce strumenti di semplificazione che possono essere strategici per le APS:

• il regime forfetario ETS non commerciali (art. 80), più favorevole rispetto ai regimi precedenti e destinato a chi svolge attività diverse con volumi contenuti;

• la disciplina delle erogazioni liberali (art. 83), che diventa il perno del fundraising: detrazione IRPEF del 30% o deduzione IRES fino al 10% del reddito;

• le agevolazioni su registro, bollo, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali quando gli atti hanno finalità di interesse generale.

4. IVA: conferma del regime associativo fino al 2036

Uno dei passaggi più delicati della riforma riguardava la trasformazione delle prestazioni verso i soci dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA.

Il Governo ha però deciso un rinvio di dieci anni, fino al 1° gennaio 2036, per evitare oneri amministrativi sproporzionati agli enti associativi.

Questo significa che per le APS e per gli ETS non commerciali:

• le prestazioni istituzionali rese ai soci restano fuori campo IVA (art. 4 DPR 633/72);

• non vi è obbligo automatico di apertura di partita IVA per attività interne;

• restano invece imponibili le attività verso non soci, le vendite, i servizi a mercato e le attività continuative di natura commerciale.

5. Le scadenze da non perdere

• 1 gennaio 2026 – Applicazione delle norme fiscali del CTS.

• 31 marzo 2026 – Ultimo giorno per le ex ONLUS che intendono iscriversi al RUNTS.

• 1 gennaio 2036 – Entrata in vigore della riforma IVA sugli enti associativi.

6. Le priorità operative per APS ed ETS

1. Verificare il mantenimento della non commercialità con l’analisi del limite del 6%.

2. Organizzare la contabilità per attività, distinguendo istituzionali, diverse e raccolta fondi.

3. Valutare l’adesione al regime forfetario ETS quando conveniente.

Per garantire a tutte le associazioni un’informazione corretta, aggiornata e coerente con la normativa, continueremo a pubblicare aggiornamenti periodici, elaborati in coordinamento con la consulenza della FITeL nazionale .

Articolo a cura di

Angiolo Tavanti

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